Associazione Italiana Segnaletica e Sicurezza
AISES - via Serafino Belfanti 22N - 000166 - Roma
Tel. 06/5803270 (anche fax) - e-mail: aises@aises.it
Statuto
TITOLO I
COSTITUZIONE E
SCOPI
Articolo 1 - Costituzione e denominazione
1) È costituita tra le Imprese operanti nel settore delle
dotazioni tecniche e logistiche della sicurezza stradale, quale intesa e
come meglio definita e disciplinata dalle vigenti norme di legge e di
regolamento in materia, una Associazione, a tempo indeterminato.
2) L’Associazione di cui al comma 1 è denominata AISES
ASSOCIAZIONE ITALIANA SEGNALETICA E SICUREZZA (viaria ed ambientale) ed
ha sede in Roma.
3) Per lo svolgimento della sua attività, anche nei rapporti
con i terzi, possono essere istituiti uffici, anche temporaneamente, in altre
località.
4) Nel testo del presente statuto e negli atti dell’attività
statutaria, l’Associazione di cui al comma 1 può essere denominata con la sola
sigla AISES o anche “Associazione”.
Articolo 2 - Scopi dell’Associazione
1) L’Associazione, apartitica e senza finalità di lucro, si
propone di:
a) rappresentare gli interessi
della categoria presso le istituzioni, gli enti proprietari delle strade, la
società civile;
b) attuare, nell’ambito della
politica generale della categoria ed in particolare nell’interesse delle aziende
operanti nel settore delle dotazioni tecniche e logistiche della sicurezza
stradale e più in generale nell’area delle infrastrutture della mobilità,
servizi utili agli associati senza alcuna ingerenza nella loro attività
imprenditoriale;
c) attuare, nell’ambito della
sicurezza stradale e delle infrastrutture della mobilità, iniziative rivolte a
formare ed informare gli utenti della strada e, in collaborazione con Enti,
Autorità e privati, promuovere servizi e campagne per diffondere e migliorare
l’informazione sulla sicurezza nella circolazione ed operare di conseguenza.
2) Per conseguire scopi e finalità istituzionali
l’Associazione persegue e realizza le seguenti attività:
a) promuove ed esegue studi, ricerche
ed esperimenti di innovazione tecnologica per il miglioramento delle
infrastrutture della mobilità e in particolare delle dotazioni di sicurezza
(segnaletica, barriere, ecc.);
b) tutela gli interessi delle aziende
associate sia verso le istituzioni che le utenze con particolare attenzione agli
enti locali e ai servizi pubblici locali;
c) cura nei confronti delle S.O.A.
gli interessi degli associati ai fini dell’autorizzazione e dell’esercizio
dell’attività imprenditoriale;
d) segue l'attività amministrativa
degli Enti e vi si oppone nei casi in cui individui azioni ed omissioni lesive
degli interessi e o delle aspettative delle imprese aderenti nei modi previsti
dalla legge;
e) rappresenta la categoria nei
confronti delle autorità pubbliche e private, di associazioni, fondazioni, ed
aziende per il conseguimento di interessi comuni e per la realizzazione degli
scopi sociali;
f) concorre allo sviluppo e alla
razionalizzazione della produzione e della posa in opera delle dotazioni di
sicurezza della strada sia in generale sia in ambiti determinati e specifici
afferenti i percorsi per simboli dei servizi;
g) promuove ed organizza iniziative
ed incontri con altre associazioni di categoria comunque interessate alla
sicurezza stradale e alle infrastrutture della mobilità per trovare obiettivi
comuni sia sotto il profilo imprenditoriale dello sviluppo del mercato sia al
fine di trovare percorsi comuni di formazione di proposte alle istituzioni;
h) promuove iniziative, anche in
concorso con altri Enti, Associazioni, Ministeri, privati, Assicurazioni,
finalizzate alla sicurezza stradale come ad esempio organizza seminari e
convegni sul tema, corsi di formazione, libri e dispense sulla sicurezza
stradale per Enti, Ministeri, scuole, addetti al traffico e per i propri
associati;
i) promuove ed organizza convegni e
dibattiti per la interpretazione di norme legislative ritenute di interesse per
l'Associazione nell’area delle infrastrutture della mobilità;
l) partecipa a convegni e mostre con
stand dell’Associazione;
m) cura la pubblicazione di materiale
formativo e informativo;
Articolo 3 – Patrimonio dell’Associazione
1) Il patrimonio dell’Associazione è costituito dagli
introiti posti a carico degli associati (quota annuale, quota di iscrizione
ecc.), dai contributi volontari degli associati, dagli interventi dello Stato e
degli enti locali, da organizzazioni, da donazioni di terzi o da eventuali
proventi netti delle attività promosse dall'Associazione, dal ricavato della
pubblicità, concessa sui mezzi di comunicazione nelle attività culturali
dell'Associazione e dalla concessione di diritti d'utilizzazione di beni di
qualunque natura di proprietà dell'Associazione o da ogni altro introito di
carattere analogo.
L'Associazione ha il godimento di tutti i beni
eventualmente a lei concessi in uso, da Enti o persone fisiche.
In caso di scioglimento il patrimonio
dell’Associazione, detratte le passività, sarà devoluto a favore di Associazioni
aventi scopo analogo, secondo le indicazioni del Presidente, sentito il Comitato
Direttivo.
TITOLO II
SOCI
Articolo 4 – Soci
1) Il numero dei soci è illimitato.
a) Possono far parte
dell’Associazione Aziende, Enti Pubblici e Privati, persone fisiche il cui
interesse nel settore della segnaletica e sicurezza stradale sia compatibile con
gli obiettivi dell’Associazione;
b) i soci sono composti da:
‑ Soci effettivi;
‑ Soci aggregati;
c) i Soci effettivi sono tutte le
Aziende nazionali operanti nel settore delle dotazioni tecniche e logistiche
della sicurezza stradale e nella più vasta area delle infrastrutture della
mobilità in regola con quanto già previsto dal codice della strada, dalle
disposizioni di legge in materia, sia attualmente vigenti che in futuro emanate.
Tali soci, i cui requisiti sono indicati nel successivo punto 2, il cui
interesse è quello di produrre, operare, vendere, installare ed applicare i
prodotti e servizi nel campo delle dotazioni della sicurezza stradale,
hanno diritto di voto nell'assemblea e possono essere eletti nel Consiglio
Direttivo;
d) i soci aggregati sono persone
fisiche, Associazioni, Fondazioni, Aziende, Enti Pubblici e Privati che
ricoprono un ruolo rilevante nel settore della dotazioni e della sicurezza
stradale e nella più vasta area delle infrastrutture della mobilità.
Vengono nominati annualmente dal Consiglio Direttivo dove non
possono essere eletti.
I Soci aggregati possono sostenere finanziariamente le
attività dell’Associazione con una quota annuale e fornire gratuitamente
consulenze, documentazioni, tecniche e materiale necessario alle iniziative
dell'Associazione.
Se invitati alle assemblee hanno diritto al voto consultivo e
possono essere eletti nelle commissioni di lavoro e nel comitato scientifico
dell'Associazione ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo stesso.
2) L'Azienda che chiede l'ammissione all'associazione deve
operare nell’ambito di attività dell’oggetto sociale essere in possesso dei
seguenti requisiti a mezzo di domanda sottoscritta dal rappresentante legale
come Socio effettivo:
- iscrizione ad una S.O.A. ove
operi nella installazione e posa in opera di dotazioni di sicurezza;
- avere certificato l’attività
dell’azienda e dei prodotti secondo le norme vigenti.
Nella domanda dovranno essere indicati la ragione sociale, la
sede, il legale rappresentante, la partita IVA o codice fiscale; dovrà altresì
essere allegato il certificato di iscrizione alla S.O.A. e l’ultimo bilancio
sociale.
Tali requisiti non sono richiesti per i
Soci aggregati.
Il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di accettare
domande di aziende che, pur non avendo i requisiti richiesti, perseguano
comunque gli obiettivi e gli scopi dell'Associazione.
3) Dopo l'ammissione all'Associazione l'azienda istante, sia
effettiva o aggregata, dovrà presentare dichiarazione di designazione della
persona fisica incaricata di rappresentare a tutti gli effetti l'azienda nei
rapporti con l'associazione. Tale designazione potrà mutare a seconda delle
esigenze dell’impresa.
4) Sulla domanda di ammissione a Socio effettivo, decide il
Consiglio Direttivo entro tre mesi dalla richiesta con deliberazione che deve
essere portata a conoscenza dell'azienda interessata entro 30 gg. dalla data di
deliberazione stessa.
5) Avverso la mancata ammissione è ammesso il ricorso entro
trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 5
all'Assemblea Generale. L'Assemblea, quando riunita, decide con deliberazione da
comunicarsi all'interessato a norma del comma 5.
Articolo 5 – Effetti dell’ammissione
l) L’accettazione della domanda di ammissione dà luogo
all'iscrizione della parte istante nel Libro dei Soci;
2) L'iscrizione ha effetto ai fini sociali a decorrere dal
primo giorno del mese successivo alla data di deliberazione dell'ammissione.
3) L’iscrizione a durata annuale si intende rinnovata
tacitamente di anno in anno con il pagamento della quota sociale, salvo che non
venga presentata dimissione all'Associazione con lettera raccomandata, almeno 3
mesi prima della scadenza, da parte del Socio.
Articolo 6 – Doveri dei Soci
1) La qualità di Socio comporta i seguenti doveri:
a) osservare le norme statutarie
e le deliberazioni degli organi sociali;
b) mantenere correttezza e
probità professionale e commerciale nello svolgimento della propria attività
imprenditoriale;
c) sostenere le iniziative
dell'attività associativa adottate con delibera dagli organi sociali con spirito
di mutua collaborazione;
d) fornire agli Organi Statutari
tutti gli elementi, le notizie e i dati, ancorché con richiesta di riservatezza,
utili o necessari ai fini della realizzazione degli scopi sociali anche a mezzo
di questionari;
e) astenersi da qualunque azione
o iniziativa che possa risultare comunque dannosa o contraria agli interessi
dell’Associazione;
f) corrispondere entro i termini
stabiliti le quote associative e i contributi deliberati a norma del presente
statuto.
Articolo 7 - Cessazione e perdita della qualità di Socio
La qualità di Socio cessa:
a) per proscioglimento dell'organismo
a cui aderisce;
b) per recesso del socio da
comunicarsi con termine di preavviso di 3 mesi secondo quanto previsto dal art.
5 comma3;
c) per esclusione o sospensione,
deliberata dal Consiglio Direttivo, a seguito di grave inadempienza ai doveri
imposti dal presente statuto, salvo possibilità di ricorso all'Assemblea;
d) esclusione automatica da parte del
Consiglio Direttivo, a seguito di fallimento e/o eventuale condanna penale
irrevocabile in materia di reati patrimoniali del legale rappresentante del
socio.
e) per autosospensione o
autoesclusione del socio prima che maturino i provvedimento di cui al punto c) e
d).
Articolo 8 - Quote e contributi sociali
1) I contributi annui vengono parametrati ai principi
generali di classificazione decisi ogni anno dal C.D. Ove si iscrivano nuovi
soci afferenti altri sottosegmenti delle dotazioni tecniche e logistiche della
sicurezza stradale diversi dalla segnaletica orizzontale e verticale sarà dovuto
un contributo di settore all’ingresso una tantum oltre a quello associativo per
singola azienda. L’annualità viene considerata dall’ 1/1 al 31/12 di ciascun
esercizio e l’iscrizione in corso d’anno non dà luogo a ratei, considerandosi il
periodo di prestazioni non godute come contributo di avviamento.
2) Ove l'Assemblea su indicazione del Consiglio Direttivo non
potesse stabilire tempestivamente il contributo del soci, resta ferma la misura
dell'anno precedente, salvo conguaglio da corrispondersi entro 30 giorni dalla
data di richiesta di esso. Gli eventuali utili derivanti dalle attività sociali
saranno computati proporzionalmente tra i Soci effettivi in conto della quota
annuale da essi dovuta.
3) Gli aderenti non in regola con il pagamento dei contributi
non possono partecipare né all'Assemblea né alla formazione degli altri organi
sociali. Il controllo viene effettuato a cura del Socio nominato tesoriere
all’interno del Consiglio Direttivo dall’Assemblea.
4) Il Consiglio Direttivo può accettare contributi per
destinazione da parte dei Soci sia effettivi sia aggregati, interessati a
iniziative specifiche.
TITOLO III
ORGANI
DELL'ASSOCIAZIONE
Articolo 9 - Organi Sociali
Sono Organi Sociali:
a) l’Assemblea Generale dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Tesoriere;
d) il Presidente e il
V.Presidente;
e) il Collegio dei Revisori dei
Conti.
3) La cessazione in seno all'azienda o la revoca della
designazione da parte dell'azienda associata comporta l’automatica decadenza
della carica.
4) Le cariche degli Organi del Consiglio, salvo quella del
Presidente sono gratuite.
5) Le persone investite delle cariche sociali che non
intervengono ad almeno 3 riunioni nel corso dell'esercizio sociale, salvo
comprovata giustificazione di impedimento, sono dichiarate decadute dalla carica
con deliberazione dell’organo di cui fanno parte. Sono sostituiti con le stesse
modalità dell'elezione.
6) Gli organi sociali durano in carica tre anni e gli eletti
sono rieleggibili. La norma si applica anche per la durata della carica del
Presidente che viene fissata in anni tre a decorrere dalla sua nomina.
7) Alle cariche sociali si applica il principio della
prorogatio in attesa delle nuove nomine.
Art. 10 – Assemblea Generale dei Soci.
1) L’Assemblea Generale dell’Associazione è composta dal
Presidente e da un rappresentante di ogni azienda associata.
2) L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione
e in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente.
3) Le funzioni di segretario dell'assemblea sono svolte da un
componente del Direttivo o del Comitato Scientifico scelto volta per volta.
Articolo 11 – Convocazione dell’Assemblea
1) L'assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta
all’anno, di cui una volta entro un mese dalla chiusura dell'esercizio sociale.
2) Le sedute possono aver luogo presso la sede sociale o in
altra sede da indicarsi nell'avviso di convocazione.
3) L’Assemblea è convocata inoltre ogni qualvolta il
Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno, ovvero quando venga
fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei Soci. Per soli motivi afferenti
la loro funzione, la convocazione di Assemblea è ammessa su richiesta del
Collegio dei Revisori.
4) La convocazione dell'assemblea è fatta mediante invito
scritto o via telefax, a cura della Segreteria del Presidente almeno quindici
giorni prima. È ammessa la convocazione d'urgenza mediante telegramma o fax
almeno tre giorni prima. Nell’invito deve essere indicato l'ordine del giorno,
la data e l'ora della seconda convocazione qualora la prima andasse deserta.
La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno fissato nella prima.
5) L’Assemblea Generale in sede ordinaria è costituita
validamente con la presenza anche con delega dei voti dei Soci in regola con il
pagamento della quota e dei contributi.
Articolo 12 – Attribuzione dell'Assemblea.
1) L' assemblea Generale delibera in sede ordinaria e in sede
straordinaria.
2) All’Assemblea Ordinaria compete:
a) stabilire i programmi per
l’attività dell’Associazione e l’attuazione degli scopi sociali;
b) approvare il bilancio
consuntivo;
c) eleggere il Presidente e il
consiglio Direttivo;
d) nominare i Revisori dei
Conti;
e) deliberare la quota sociale,
i contributi e i contributi speciali su proposta del Consiglio Direttivo;
f) deliberare su ogni altro
argomento che il Consiglio Direttivo o i Revisori dei Conti ritengono sottoporre
al suo esame.
3) All'assemblea Straordinaria compete:
a) deliberare le modifiche sullo
statuto;
b) deliberare lo scioglimento
dell’Associazione e la nomina dei liquidatori e dei relativi poteri
4) L'Assemblea Generale in sede straordinaria è costituita
validamente con la presenza di almeno due terzi delle quote dei Soci aventi
diritto, in seconda convocazione con la metà più uno delle quote degli aventi
diritto.
5) L’Assemblea Ordinaria, è costituita validamente con la
metà più uno delle quote dei Soci, in seconda convocazione con la presenza di
almeno 1/3 delle quote dei Soci aventi diritto.
Art. 13 – Deliberazioni dell’Assemblea
1) A ciascun socio sono attribuiti voti in proporzione
delle quote pagate in funzione delle quote pagate.
2) Le votazioni sono ammesse per alzata di mano, per appello
nominale o a scrutinio segreto.
3) Sono ammesse deleghe di voto non superiori a due per
ciascun socio.
4) Le deliberazioni sono raccolte in verbale sottoscritto dal
Presidente e dal Segretario.
5) La deliberazione dell'assemblea straordinaria di cui
all'art. 12 comma 3 è adottata alla presenza di un Notaio.
Articolo 14 – Consiglio Direttivo
1) Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è composto dal
Presidente che lo presiede e da un numero di consiglieri proporzionale al numero
delle imprese appartenenti ai comparti delle dotazioni tecniche e logistiche
associate e comunque in un numero non superiore a 15 membri. Ogni qualvolta
entri un nuovo comparto il C.D. dovrà esprimere il proprio gradimento e
contemporaneamente verranno studiati e messi in atto dello stesso Consiglio gli
accorgimenti volti a rispettare le proporzioni di rappresentatività, riferite ai
comparti già presenti e in particolare ai soci fondatori AISES.
2) Le Funzioni del Consiglio Direttivo sono delegabili con
non più di due deleghe per ciascun membro per ciascuna sessione.
3) Il voto viene espresso per testa. L’incarico su
richiesta del membro del Consiglio unitamente a quella dell’azienda, può essere
trasferito ad altro membro designato dalla azienda, purché la sostituzione venga
approvato dal Consiglio Direttivo.
Art. 15 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo.
1) Al Consiglio Direttivo compete:
a) attuare le delibere assunte
dall’Assemblea Generale e in conformità ad esse, assumere le iniziative
occorrenti per il conseguimento dei fini sociali;
b) fissare l’ordine del giorno
delle Assemblee;
c) deliberare sull’ammissione
all’Associazione, sulla cancellazione dei soci e sulle quote e contributi
sociali;
d) approvare la relazione annuale
del Presidente da sottoporre all'Assemblea generale;
e) deliberare e provvedere su
argomenti ad esso delegati dall’Assemblea generale.
2) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da due
membri ogni qualvolta lo ritengano necessario.
3) Le delibere del Consiglio Direttivo devono risultare da
verbale e vengono rese pubbliche a mezzo di circolare a tutta la categoria.
4) In caso di particolare urgenza e importanza della
questione ai fini sociali, il Consiglio Direttivo può deliberare anche su
questioni di competenza, dell’assemblea ordinaria. Tali deliberazIoni devono
essere ratificate dall’Assemblea generale non oltre i 60 giorni dalla loro
adozione.
5) Per conseguire fini sociali di specifica e particolare
competenza tecnico-giuridica, il Consiglio Direttivo può nominare esperti del
settore e determinare il relativo compenso e durata dell’incarico.
6) Il Consiglio Direttivo, su proposta dell’Assemblea, nomina
i componenti del Comitato Scientifico dell’Associazione, i gruppi di lavoro
degli associati, i rappresentanti regionali nei limiti di incarichi ad acta;
7) alle sedute del Consiglio Direttivo possono partecipare
previo avviso anche i membri dell’Assemblea che lo desiderino senza diritto di
voto.
Art. 16 – Comitato esecutivo.
Ove il Consiglio Direttivo lo ritenga può costituire al
proprio interno un comitato esecutivo. Esso è composto da tanti membri quanti i
comparti delle dotazioni di sicurezza presenti fra i soci i cui i compiti sono
quelli di attuare gli indirizzi operativi del Consiglio Direttivo e di
approntare le adunanze di concerto con il Presidente.
Art. 17 – Presidente dell'Associazione
1) Il Presidente è nominato dall'Assemblea, dura in carica
tre anni ed il Consiglio Direttivo ne approva anche il relativo trattamento
economico;
2) Al Presidente compete:
a) rappresentare a tutti gli effetti
di legge e del presente Statuto l'Associazione ed il Consiglio di fronte a terzi
in giudizio;
b) proporre i provvedimenti che
ritiene utili al conseguimento dei fini sociali;
c) partecipare alle riunioni degli
commissioni o gruppi di lavoro;
d) provvedere, sul piano
tecnico‑amministrativo e in armonia con il Consiglio Direttivo, ai collegamenti,
ai rapporti nelle varie forme e livelli con soci e con gli organi istituzionali
o esterni all'Associazione, ai fini della esecuzione degli scopi sociali;
e) organizzare e curare la
trattazione degli atti interni ed esterni all'Associazione secondo le istruzioni
del Consiglio Direttivo;
f) mantenere i contatti e le
relazioni con i Soci Aggregati, consulenti, esterni, le pubbliche
amministrazioni, gli enti, gli istituti, le associazioni e organismi, per tutte
le questioni o problemi che interessano l’attività dell’Associazione in accordo
con il Consiglio Direttivo;
g) fissare l’ordine del giorno per il
Consiglio Direttivo;
h) presiedere le assemblee;
i) provvedere ad ogni attività
sociale non di competenza di altri organi e determinare i criteri generali per
la gestione del Consiglio Direttivo.
3) Il Presidente organizza e
sovrintende i servizi dell’Associazione ed è responsabile dell’andamento di essi
e della struttura tecnico-amministrativa.
4) In caso di assenza o di
impedimento le funzioni del Presidente sono svolte dal V.Presidente nominato dal
Presidente dopo la sua elezione tra i componenti del Consiglio Direttivo.
Art. 18 – Collegio dei Revisori
dei Conti
1) Il Collegio dei Revisori dei
Conti è composto da un Presidente e da due membri appartenenti all’Associazione.
2) Il Presidente del Collegio dei
Revisori può assistere alle sedute del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea
Generale. In tal caso può essere invitato a prendere la parola su affari
inerenti la sua competenza.
Articolo 19 – Bilancio
1) Il bilancio è annuale e decorre dal 1° gennaio al 31
dicembre di ogni anno.
2) Il bilancio consuntivo ed il bilancio
preventivo sono redatti dal Presidente che li sottoscrive e previa approvazione
del Consiglio Direttivo, vengono iscritti all'ordine del giorno dell'assemblea.