AISES


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AISES
Associazione Italiana Segnaletica e Sicurezza



AISES - via Serafino Belfanti 22N - 000166 - Roma
Tel. 06/5803270 (anche fax) - e-mail: aises@aises.it
Statuto

TITOLO I

COSTITUZIONE E SCOPI

 

 Articolo 1 - Costituzione e denominazione

1) È costituita tra le Imprese operanti nel settore delle dotazioni tecniche e logistiche della sicurezza stradale, quale intesa e come meglio definita e disciplinata dalle vigenti norme di legge e di regolamento in materia, una Associazione, a tempo indeterminato.

 

2) L’Associazione di cui al comma 1 è denominata AISES ASSOCIAZIONE ITALIANA SEGNALETICA E SICUREZZA (viaria ed ambientale) ed ha sede in Roma.

 

3) Per lo svolgimento della sua attività, anche nei rapporti con i terzi, possono essere istituiti uffici, anche temporaneamente, in altre località.

 

4) Nel testo del presente statuto e negli atti dell’attività statutaria, l’Associazione di cui al comma 1 può essere denominata con la sola sigla AISES o anche “Associazione”.

 

 Articolo 2 - Scopi dell’Associazione

1) L’Associazione, apartitica e senza finalità di lucro, si propone di:

a) rappresentare gli interessi della categoria presso le istituzioni, gli enti proprietari delle strade, la società civile;

b) attuare, nell’ambito della politica generale della categoria ed in particolare nell’interesse delle aziende operanti nel settore delle dotazioni tecniche e logistiche della sicurezza stradale e più in generale nell’area delle infrastrutture della mobilità, servizi utili agli associati senza alcuna ingerenza nella loro attività imprenditoriale;

c) attuare, nell’ambito della sicurezza stradale e delle infrastrutture della mobilità, iniziative rivolte a formare ed informare gli utenti della strada e, in collaborazione con Enti, Autorità e privati, promuovere servizi e campagne per diffondere e migliorare l’informazione sulla sicurezza nella circolazione ed operare di conseguenza.

 

2) Per conseguire scopi e finalità istituzionali l’Associazione persegue e realizza le seguenti attività:

a) promuove ed esegue studi, ricerche ed esperimenti di innovazione tecnologica per il miglioramento delle infrastrutture della mobilità e in particolare delle dotazioni di sicurezza (segnaletica, barriere, ecc.);

b) tutela gli interessi delle aziende associate sia verso le istituzioni che le utenze con particolare attenzione agli enti locali e ai servizi pubblici locali;

c) cura nei confronti delle S.O.A. gli interessi degli associati ai fini dell’autorizzazione e dell’esercizio dell’attività imprenditoriale;

d) segue l'attività amministrativa degli Enti e vi si oppone nei casi in cui individui azioni ed omissioni lesive degli interessi e o delle aspettative delle imprese aderenti nei modi previsti dalla legge;

e) rappresenta la categoria nei confronti delle autorità pubbliche e private, di associazioni, fondazioni, ed aziende per il conseguimento di interessi comuni e per la realizzazione degli scopi sociali;

f) concorre allo sviluppo e alla razionalizzazione della produzione e della posa in opera delle dotazioni di sicurezza della strada sia in generale sia in ambiti determinati e specifici afferenti i percorsi per simboli dei servizi;

g) promuove ed organizza iniziative ed incontri con altre associazioni di categoria comunque interessate alla sicurezza stradale e alle infrastrutture della mobilità per trovare obiettivi comuni sia sotto il profilo imprenditoriale dello sviluppo del mercato sia al fine di trovare percorsi comuni di formazione di proposte alle istituzioni;

h) promuove iniziative, anche in concorso con altri Enti, Associazioni, Ministeri, privati, Assicurazioni, finalizzate alla sicurezza stradale come ad esempio organizza seminari e convegni sul tema, corsi di formazione, libri e dispense sulla sicurezza stradale per Enti, Ministeri, scuole, addetti al traffico e per i propri associati;

i) promuove ed organizza convegni e dibattiti per la interpretazione di norme legislative ritenute di interesse per l'Associazione nell’area delle infrastrutture della mobilità;

l) partecipa a convegni e mostre con stand dell’Associazione;

m) cura la pubblicazione di materiale formativo e informativo;

 

Articolo 3 – Patrimonio dell’Associazione

1) Il patrimonio dell’Associazione è costituito dagli introiti posti a carico degli associati (quota annuale, quota di iscrizione ecc.), dai contributi volontari degli associati, dagli interventi dello Stato e degli enti locali, da organizzazioni, da donazioni di terzi o da eventuali proventi netti delle attività promosse dall'Associazione, dal ricavato della pubblicità, concessa sui mezzi di comunicazione nelle attività culturali dell'Associazione e dalla concessione di diritti d'utilizzazione di beni di qualunque natura di proprietà dell'Associazione o da ogni altro introito di carattere analogo.

L'Associazione ha il godimento di tutti i beni eventualmente a lei concessi in uso, da Enti o persone fisiche.

In caso di scioglimento il patrimonio dell’Associazione, detratte le passività, sarà devoluto a favore di Associazioni aventi scopo analogo, secondo le indicazioni del Presidente, sentito il Comitato Direttivo.

  

 

TITOLO II

SOCI

  

Articolo 4 – Soci

1) Il numero dei soci è illimitato.

a) Possono far parte dell’Associazione Aziende, Enti Pubblici e Privati, persone fisiche il cui interesse nel settore della segnaletica e sicurezza stradale sia compatibile con gli obiettivi dell’Associazione;

b) i soci sono composti da:

‑ Soci effettivi;

‑ Soci aggregati;

c) i Soci effettivi sono tutte le Aziende nazionali operanti nel settore delle dotazioni tecniche e logistiche della sicurezza stradale e nella più vasta area delle infrastrutture della mobilità in regola con quanto già previsto dal codice della strada, dalle disposizioni di legge in materia, sia attualmente vigenti che in futuro emanate. Tali soci, i cui requisiti sono indicati nel successivo punto 2, il cui interesse è quello di produrre, operare, vendere, installare ed applicare i prodotti e servizi nel campo delle dotazioni della sicurezza stradale, hanno diritto di voto nell'assemblea e possono essere eletti nel Consiglio Direttivo;

d) i soci aggregati sono persone fisiche, Associazioni, Fondazioni, Aziende, Enti Pubblici e Privati che ricoprono un ruolo rilevante nel settore della dotazioni e della sicurezza stradale e nella più vasta area delle infrastrutture della mobilità.

Vengono nominati annualmente dal Consiglio Direttivo dove non possono essere eletti.

I Soci aggregati possono sostenere finanziariamente le attività dell’Associazione con una quota annuale e fornire gratuitamente consulenze, documentazioni, tecniche e materiale necessario alle iniziative dell'Associazione.

Se invitati alle assemblee hanno diritto al voto consultivo e possono essere eletti nelle commissioni di lavoro e nel comitato scientifico dell'Associazione ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo stesso.

 

2) L'Azienda che chiede l'ammissione all'associazione deve operare nell’ambito di attività dell’oggetto sociale essere in possesso dei seguenti requisiti a mezzo di domanda sottoscritta dal rappresentante legale come Socio effettivo:

- iscrizione ad una S.O.A. ove operi nella installazione e posa in opera di dotazioni di sicurezza;

- avere certificato l’attività dell’azienda e dei prodotti secondo le norme vigenti.

Nella domanda dovranno essere indicati la ragione sociale, la sede, il legale rappresentante, la partita IVA o codice fiscale; dovrà altresì essere allegato il certificato di iscrizione alla S.O.A. e l’ultimo bilancio sociale.

Tali requisiti non sono richiesti per i Soci aggregati.

Il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di accettare domande di aziende che, pur non avendo i requisiti richiesti, perseguano comunque gli obiettivi e gli scopi dell'Associazione.

 

3) Dopo l'ammissione all'Associazione l'azienda istante, sia effettiva o aggregata, dovrà presentare dichiarazione di designazione della persona fisica incaricata di rappresentare a tutti gli effetti l'azienda nei rapporti con l'associazione. Tale designazione potrà mutare a seconda delle esigenze dell’impresa.

 

4) Sulla domanda di ammissione a Socio effettivo, decide il Consiglio Direttivo entro tre mesi dalla richiesta con deliberazione che deve essere portata a conoscenza dell'azienda interessata entro 30 gg. dalla data di deliberazione stessa.

 

5) Avverso la mancata ammissione è ammesso il ricorso entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 5 all'Assemblea Generale. L'Assemblea, quando riunita, decide con deliberazione da comunicarsi all'interessato a norma del comma 5.

 

Articolo 5 – Effetti dell’ammissione

l) L’accettazione della domanda di ammissione dà luogo all'iscrizione della parte istante nel Libro dei Soci;

 

2) L'iscrizione ha effetto ai fini sociali a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di deliberazione dell'ammissione.

 

3) L’iscrizione a durata annuale si intende rinnovata tacitamente di anno in anno con il pagamento della quota sociale, salvo che non venga presentata dimissione all'Associazione con lettera raccomandata, almeno 3 mesi prima della scadenza, da parte del Socio.

 

Articolo 6 – Doveri dei Soci

1) La qualità di Socio comporta i seguenti doveri:

a) osservare le norme statutarie e le deliberazioni degli organi sociali;

 

b) mantenere correttezza e probità professionale e commerciale nello svolgimento della propria attività imprenditoriale;

 

c) sostenere le iniziative dell'attività associativa adottate con delibera dagli organi sociali con spirito di mutua collaborazione;

 

d) fornire agli Organi Statutari tutti gli elementi, le notizie e i dati, ancorché con richiesta di riservatezza, utili o necessari ai fini della realizzazione degli scopi sociali anche a mezzo di questionari;

 

e) astenersi da qualunque azione o iniziativa che possa risultare comunque dannosa o contraria agli interessi dell’Associazione;

 

f) corrispondere entro i termini stabiliti le quote associative e i contributi deliberati a norma del presente statuto.

  

Articolo 7 - Cessazione e perdita della qualità di Socio

La qualità di Socio cessa:

a) per proscioglimento dell'organismo a cui aderisce;

 

b) per recesso del socio da comunicarsi con termine di preavviso di 3 mesi secondo quanto previsto dal art. 5 comma3;

 

c) per esclusione o sospensione, deliberata dal Consiglio Direttivo, a seguito di grave inadempienza ai doveri imposti dal presente statuto, salvo possibilità di ricorso all'Assemblea;

 

d) esclusione automatica da parte del Consiglio Direttivo, a seguito di fallimento e/o eventuale condanna penale irrevocabile in materia di reati patrimoniali del legale rappresentante del socio.

 

e) per autosospensione o autoesclusione del socio prima che maturino i provvedimento di cui al punto c) e d).

 

Articolo 8 - Quote e contributi sociali

1) I contributi annui vengono parametrati ai principi generali di classificazione decisi ogni anno dal C.D. Ove si iscrivano nuovi soci afferenti altri sottosegmenti delle dotazioni tecniche e logistiche della sicurezza stradale diversi dalla segnaletica orizzontale e verticale sarà dovuto un contributo di settore all’ingresso una tantum oltre a quello associativo per singola azienda. L’annualità viene considerata dall’ 1/1 al 31/12 di ciascun esercizio e l’iscrizione in corso d’anno non dà luogo a ratei, considerandosi il periodo di prestazioni non godute come contributo di avviamento.

 

2) Ove l'Assemblea su indicazione del Consiglio Direttivo non potesse stabilire tempestivamente il contributo del soci, resta ferma la misura dell'anno precedente, salvo conguaglio da corrispondersi entro 30 giorni dalla data di richiesta di esso. Gli eventuali utili derivanti dalle attività sociali saranno computati proporzionalmente tra i Soci effettivi in conto della quota annuale da essi dovuta.

 

3) Gli aderenti non in regola con il pagamento dei contributi non possono partecipare né all'Assemblea né alla formazione degli altri organi sociali. Il controllo viene effettuato a cura del Socio nominato tesoriere all’interno del Consiglio Direttivo dall’Assemblea.

 

4) Il Consiglio Direttivo può accettare contributi per destinazione da parte dei Soci sia effettivi sia aggregati, interessati a iniziative specifiche.

 

 

TITOLO III

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

  

Articolo 9 - Organi Sociali

Sono Organi Sociali:

a) l’Assemblea Generale dei Soci;

 b) il Consiglio Direttivo;

 c) il Tesoriere;

 d) il Presidente e il V.Presidente;

 e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

 

3) La cessazione in seno all'azienda o la revoca della designazione da parte dell'azienda associata comporta l’automatica decadenza della carica.

 

4) Le cariche degli Organi del Consiglio, salvo quella del Presidente sono gratuite.

 

5) Le persone investite delle cariche sociali che non intervengono ad almeno 3 riunioni nel corso dell'esercizio sociale, salvo comprovata giustificazione di impedimento, sono dichiarate decadute dalla carica con deliberazione dell’organo di cui fanno parte. Sono sostituiti con le stesse modalità dell'elezione.

 

6) Gli organi sociali durano in carica tre anni e gli eletti sono rieleggibili. La norma si applica anche per la durata della carica del Presidente che viene fissata in anni tre a decorrere dalla sua nomina.

 

7) Alle cariche sociali si applica il principio della prorogatio in attesa delle nuove nomine.

 

Art. 10 – Assemblea Generale dei Soci.

1) L’Assemblea Generale dell’Associazione è composta dal Presidente e da un rappresentante di ogni azienda associata.

 

2) L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente.

 

3) Le funzioni di segretario dell'assemblea sono svolte da un componente del Direttivo o del Comitato Scientifico scelto volta per volta.

 

Articolo 11 – Convocazione dell’Assemblea

1) L'assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno, di cui una volta entro un mese dalla chiusura dell'esercizio sociale.

 

2) Le sedute possono aver luogo presso la sede sociale o in altra sede da indicarsi nell'avviso di convocazione.

 

3) L’Assemblea è convocata inoltre ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei Soci. Per soli motivi afferenti la loro funzione, la convocazione di Assemblea è ammessa su richiesta del Collegio dei Revisori.

 

4) La convocazione dell'assemblea è fatta mediante invito scritto o via telefax, a cura della Segreteria del Presidente almeno quindici giorni prima. È ammessa la convocazione d'urgenza mediante telegramma o fax almeno tre giorni prima. Nell’invito deve essere indicato l'ordine del giorno, la data e l'ora della seconda convocazione qualora     la prima andasse deserta. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno fissato nella prima.

 

5) L’Assemblea Generale in sede ordinaria è costituita validamente con la presenza anche con delega dei voti dei Soci in regola con il pagamento della quota e dei contributi.

 

Articolo 12 – Attribuzione dell'Assemblea.

1) L' assemblea Generale delibera in sede ordinaria e in sede straordinaria.

 

2) All’Assemblea Ordinaria compete:

a) stabilire i programmi per l’attività dell’Associazione e l’attuazione degli scopi sociali;

 b) approvare il bilancio consuntivo;

 c) eleggere il Presidente e il consiglio Direttivo;

 d) nominare i Revisori dei Conti;

 e) deliberare la quota sociale, i contributi e i contributi speciali su proposta del Consiglio Direttivo;

 f) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo o i Revisori dei Conti ritengono sottoporre al suo esame.

 

3) All'assemblea Straordinaria compete:

a) deliberare le modifiche sullo statuto;

b) deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la nomina dei liquidatori e dei relativi poteri

 

4) L'Assemblea Generale in sede straordinaria è costituita validamente con la presenza di almeno due terzi delle quote dei Soci aventi diritto, in seconda convocazione con la metà più uno delle quote degli aventi diritto.

 

5) L’Assemblea Ordinaria, è costituita validamente con la metà più uno delle quote dei Soci, in seconda convocazione con la presenza di almeno 1/3 delle quote dei Soci aventi diritto.

  

Art. 13 – Deliberazioni dell’Assemblea

1) A ciascun socio sono attribuiti voti in proporzione delle quote pagate in funzione delle quote pagate.

 

2) Le votazioni sono ammesse per alzata di mano, per appello nominale o a scrutinio segreto.

 

3) Sono ammesse deleghe di voto non superiori a due per ciascun socio.

 

4) Le deliberazioni sono raccolte in verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

 

5) La deliberazione dell'assemblea straordinaria di cui all'art. 12 comma 3 è adottata alla presenza di un Notaio.

  

Articolo 14 – Consiglio Direttivo

1) Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è composto dal Presidente che lo presiede e da un numero di consiglieri proporzionale al numero delle imprese appartenenti ai comparti delle dotazioni tecniche e logistiche associate e comunque in un numero non superiore a 15 membri. Ogni qualvolta entri un nuovo comparto il C.D. dovrà esprimere il proprio gradimento e contemporaneamente verranno studiati e messi in atto dello stesso Consiglio gli accorgimenti volti a rispettare le proporzioni di rappresentatività, riferite ai comparti già presenti e in particolare ai soci fondatori AISES.

 

2) Le Funzioni del Consiglio Direttivo sono delegabili con non più di due deleghe per ciascun membro per ciascuna sessione.

 

3) Il voto viene espresso per testa. L’incarico su richiesta del membro del Consiglio unitamente a quella dell’azienda, può essere trasferito ad altro membro designato dalla azienda, purché la sostituzione venga approvato dal Consiglio Direttivo.

 

Art. 15 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo.

1) Al Consiglio Direttivo compete:

a) attuare le delibere assunte dall’Assemblea Generale e in conformità ad esse, assumere le iniziative occorrenti per il conseguimento dei fini sociali;

b) fissare l’ordine del giorno delle Assemblee;

c) deliberare sull’ammissione all’Associazione, sulla cancellazione dei soci e sulle quote e contributi sociali;

d) approvare la relazione annuale del Presidente da sottoporre all'Assemblea generale;

e) deliberare e provvedere su argomenti ad esso delegati dall’Assemblea generale.

 

2) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da due membri ogni qualvolta lo ritengano necessario.

 

3) Le delibere del Consiglio Direttivo devono risultare da verbale e vengono rese pubbliche a mezzo di circolare a tutta la categoria.

 

4) In caso di particolare urgenza e importanza della questione ai fini sociali, il Consiglio Direttivo può deliberare anche su questioni di competenza, dell’assemblea ordinaria. Tali deliberazIoni devono essere ratificate dall’Assemblea generale non oltre i 60 giorni dalla loro adozione.

 

5) Per conseguire fini sociali di specifica e particolare competenza tecnico-giuridica, il Consiglio Direttivo può nominare esperti del settore e determinare il relativo compenso e durata dell’incarico.

 

6) Il Consiglio Direttivo, su proposta dell’Assemblea, nomina i componenti del Comitato Scientifico dell’Associazione, i gruppi di lavoro degli associati, i rappresentanti regionali nei limiti di incarichi ad acta;

 

7) alle sedute del Consiglio Direttivo possono partecipare previo avviso anche i membri dell’Assemblea che lo desiderino senza diritto di voto.

  

Art. 16 – Comitato esecutivo.

Ove il Consiglio Direttivo lo ritenga può costituire al proprio interno un comitato esecutivo. Esso è composto da tanti membri quanti i comparti delle dotazioni di sicurezza presenti fra i soci i cui i compiti sono quelli di attuare gli indirizzi operativi del Consiglio Direttivo e di approntare le adunanze di concerto con il Presidente.

 

Art. 17 – Presidente dell'Associazione

1) Il Presidente è nominato dall'Assemblea, dura in carica tre anni ed il Consiglio Direttivo ne approva anche il relativo trattamento economico;

 

2) Al Presidente compete:

a) rappresentare a tutti gli effetti di legge e del presente Statuto l'Associazione ed il Consiglio di fronte a terzi in giudizio;

b) proporre i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento dei fini sociali;

c) partecipare alle riunioni degli commissioni o gruppi di lavoro;

d) provvedere, sul piano tecnico‑amministrativo e in armonia con il Consiglio Direttivo, ai collegamenti, ai rapporti nelle varie forme e livelli con soci e con gli organi istituzionali o esterni all'Associazione, ai fini della esecuzione degli scopi sociali;

e) organizzare e curare la trattazione degli atti interni ed esterni all'Associazione secondo le istruzioni del Consiglio Direttivo;

f) mantenere i contatti e le relazioni con i Soci Aggregati, consulenti, esterni, le pubbliche amministrazioni, gli enti, gli istituti, le associazioni e organismi, per tutte le questioni o problemi che interessano l’attività dell’Associazione in accordo con il Consiglio Direttivo;

g) fissare l’ordine del giorno per il Consiglio Direttivo;

h) presiedere le assemblee;

i) provvedere ad ogni attività sociale non di competenza di altri organi e determinare i criteri generali per la gestione del Consiglio Direttivo.

 

3) Il Presidente organizza e sovrintende i servizi dell’Associazione ed è responsabile dell’andamento di essi e della struttura tecnico-amministrativa.

 

4) In caso di assenza o di impedimento le funzioni del Presidente sono svolte dal V.Presidente nominato dal Presidente dopo la sua elezione tra i componenti del Consiglio Direttivo.

 

Art. 18 – Collegio dei Revisori dei Conti

1) Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da un Presidente e da due membri appartenenti all’Associazione.

 

2) Il Presidente del Collegio dei Revisori può assistere alle sedute del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea Generale. In tal caso può essere invitato a prendere la parola su affari inerenti la sua competenza.

 

Articolo 19 – Bilancio

1) Il bilancio è annuale e decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

 

2) Il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo sono redatti dal Presidente che li sottoscrive e previa approvazione del Consiglio Direttivo, vengono iscritti all'ordine del giorno dell'assemblea.